Accreditamento

di | 27 Gennaio, 2020
DataNoteDocumento
11.05.2021Attività di vigilanza, accreditamento e controllo in ambito sanitario, sociosanitario e sociale nel 2021Circolare G1.2021.0032446 del 11.05.2021
17.02.2021Terapie intensive e semintensive - riclassificazione e indicazioni operative per la codificaCircolare G1.2021.0010576 del 17.02.2021
15.10.2020Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti Covid-19. CURE SUB-ACUTE a favore di pazienti Covid Positivi paucisintomatici, Requisiti. Degenza di comunità di livello base per i pazienti Covid asintomatici o paucisintomatici DGR XI.3681 del 15.10.2020
13.10.2010Pronto Soccorso ed Ortopedia, assolvimento requisiti organizzativi e funzionali
Si precisa che, ai fini dell’assolvimento dei requisiti organizzativi e funzionali specifici previsti dall’Allegato 1 alla DGR 38133 del 6.8.1998 per i Presidi dotati di DEA e EAS, la funzione specialistica di ortopedia-traumatologia può essere assicurata anche tramite il servizio di pronta disponibilità, così come previsto per il Blocco Operatorio e la Sala Gessi.
DGR IX.621 del 13.10.2010
12.10.2020DGR n. XI/3264 del 16.06.2020 “Piano di Riordino della Rete Ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020” - proroga dei termini per la riclassificazioneCircolare G1.2020.0034070 del 12.10.2020
02.04.2015
Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera
DM 70 02.04.2015
15.12.2009Requisiti accreditamento strutture sprovviste di PS e U.O. Anestesia e rianimazione, precisazione in merito alla DGR VIII/9014 del 2009
Riprendendo infine la DGR 9014 del 20 febbraio 2009, nel passaggio dove viene previsto che le strutture sprovviste di PS e di una UO di anestesia e rianimazione debbano, per fronteggiare eventuali urgenze intraospedaliere, prevedere una convenzione con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA o EAS, si ritiene che il significato del requisito possa essere meglio espresso prevedendo che la presenza del PS o della UO di anestesia possa essere requisito sufficiente a garantire la gestione dell’urgenza interna alle strutture.

La formulazione del requisito viene quindi chiarita e precisata come segue.

Di precisare che il requisito minimo autorizzativo già definito con DGR n. VIII/9014/09 “Esiste un accordo formalizzato con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA o EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze (di pertinenza nei casi in cui la struttura non é dotata di PS e di una U.O. Anestesia e Rianimazione)?” è così modificato:

“Esiste un accordo formalizzato con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA o EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze (di pertinenza nei casi in cui la struttura non é dotata di PS e/o di una U.O. Anestesia e Rianimazione)?”
DGR VIII 10804 15.12.2009
03.12.2004Per quanto riguarda i Servizi di Medicina di Laboratorio, i requisiti minimi autorizzativi inerenti il controllo di qualità (OSLAB11 – OSLAB13) dovranno essere assolti secondo le modalità di seguito descritte:

Controllo di Qualità Interno
In ogni Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL) delle Regione Lombardia, per ciascuna delle analisi eseguite, deve essere istituito un programma di Controllo di Qualità Interno (CQI). Il CQI deve obbligatoriamente essere eseguito a prescindere dalla frequenza delle sedute analitiche e dalla numerosità dei campioni analizzati per seduta.
Per le analisi i cui risultati sono espressi in forma numerica rappresentativa di una variabile continua (misure quantitative) devono essere sempre inseriti nelle serie analitiche idonei campioni di controllo e deve essere istituito un programma di controllo di tipo statistico.
Per le analisi i cui risultati non sono espressi in forma numerica rappresentativa di una variabile continua (misure qualitative), per le quali non è possibile attivare programmi statistici, deve essere istituito un programma di CQI basato sul controllo del processo. In ogni caso, ove possibile, devono essere inseriti nelle serie analitiche idonei materiali di controllo positivi e negativi.
Tutte le operazioni attinenti il CQI (materiali di controllo utilizzati, tecniche statistiche e di registrazione dei risultati, criteri di accettabilità, interventi previsti nelle situazioni di “fuori controllo”, archiviazione dei risultati) devono essere chiaramente documentate su supporto cartaceo e/o elettronico.
Tutta la suddetta documentazione deve essere conservata per almeno un anno.
Per le indicazioni operative su come istituire programmi di Controllo di Qualità Interno nei vari settori della medicina di Laboratorio è possibile far riferimento al Decreto della Direzione Generale Sanità 19 dicembre 2000, n. 32856 “Linee guida su «Controllo di qualità interno nel servizio di medicina di laboratorio»”.

Controllo di Qualità Esterno
Tutti i Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) della Regione Lombardia devono partecipare ai programmi di (Valutazione Esterna della Qualità) VEQ attivati in Regione, per gli esami direttamente eseguiti.
Sarà cura degli SMeL, secondo gli esami effettivamente eseguiti, richiedere l’iscrizione ad uno o più dei programmi attivati. L’introduzione o la cessata effettuazione di uno o più esami sottoposti a VEQ devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione Generale Sanità.
Uno SMeL deve partecipare ad un programma anche se esegue un solo esame tra quelli sottoposti a controllo.
Gli SMeL devono documentare, su supporto cartaceo e/o elettronico, tutte le operazioni effettuate durante il processo di esecuzione delle VEQ: ricevimento del materiale (ad es. bolle di consegna), processazione (ad es. fogli di lavoro e/o stampata originale dello strumento), refertazione (ad es. copie dei dati inviati).
Tutta la suddetta documentazione deve essere conservata per almeno tre anni.
I risultati delle analisi effettuate sui materiali di controllo ricevuti devono essere inviati, su supporto cartaceo o elettronico, entro e non oltre le date stabilite secondo le modalità definite negli specifici Programmi.
DGR VII.19688 del 03.12.2004
14.01.1997Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e province autonome in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e privateDPR 14.01.1997
13.09.1988
Determinazione degli standards del personale ospedalieroDM 13.09.1988