Data | Note | Documento |
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15.04.2021 | Monitoraggi tempi di attesa | Circolare G1.2021.0024988 del 15.04.2021 |
29.01.2021 | Integrazioni nota protocollo n. G1.2021.0003005 del 20.01.2021 avente ad oggetto "Piano attuativo di governo tempi di attesa e prossimi monitoraggi" | Circolare G1.2021.0005374 del 29.01.2021 |
26.11.2020 | Osservatorio Liste d'Attesa - Richiesta n° totale di agende relative a prestazioni ambulatoriali erogate in regime di SSN per singola struttura aggiornato al 30 giugno 2020 | Circolare G1.2020.0040445 del 26.11.2020 |
16.12.2019 | In particolare, con riferimento a quanto indicato dalla circolare esplicativa della DGR n. XI/1865/2019 prot. n. G1.2019.0031891 del 27/09/2019, si conferma e si precisa che, se il cittadino presenta la richiesta di prenotazione di una prestazione nella classe B entro 20 giorni dalla data di prescrizione o, nella classe D entro 40 giorni (per le visite) e 70 giorni (per le prestazioni strumentali), la prestazione dovrà essere erogata nei tempi indicati dalla priorità indicata in prescrizione a decorrere dal momento della presentazione della richiesta da parte del cittadino; nel caso in cui il cittadino si presenti oltre i termini di cui sopra, l’erogazione della prestazione dovrà essere garantita nei tempi previsti dalla classe di priorità immediatamente successiva. I conteggi relativi al raggiungimento del tempo obiettivo sono da intendersi basati sugli esiti della rilevazione ex ante poiché nel flusso 28/SAN non è possibile intervenire con le modifiche previste relativamente ai tempi di tolleranza più sopra esplicitati. Nel caso la struttura a cui si rivolge il cittadino non avesse disponibilità ad erogare la prestazione entro i tempi previsti dalla specifica priorità, il Responsabile Unico Aziendale per i tempi di attesa, definito a seguito delle indicazioni della DGR X/7766/2018, si attiva per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati. Qualora sul territorio dell’ATS non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta è tenuta ad erogare la prestazione con oneri a proprio carico chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore relativo al ticket se non esente. Tale opzione non è prevista nel caso in cui il cittadino non dovesse accettare la prestazione offerta dal Responsabile Unico Aziendale presso altra struttura nei tempi previsti dalla classe di priorità. Il Responsabile Unico Aziendale (R.U.A.) sarà inoltre competente nella definizione di interventi formativi per garantire che l’accoglienza dei pazienti e la corretta comunicazione circa la permanenza nelle liste d’attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati nonché la programmazione di azioni specifiche, quali l’adozione di iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi in modo da ottenere, laddove possibile, incrementi di capacità produttiva senza aggravio di spesa. Per quanto attiene alla attività di ricovero, si ribadisce l’importanza della tenuta di registri centralizzati di ricovero da parte di tutte le ASST, che prevedano l’inserimento dei pazienti secondo la classificazione di priorità definita e di uno specifico regolamento per la tenuta degli stessi. Le ATS sono chiamate alla verifica della tenuta dei registri secondo le modalità aziendali definite e sottoposte a controllo. | DGR XI 2672 16.12.2019 |
09.07.2019 | Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regione e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 21.02.2019 sul Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019 - 2021 e approvazione della proposta di piano regione di governo delle liste di attesa (PRGLA) | DGR XI 1865 09.07.2019 |
17.01.2018 | Tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: stato di attuazione delle politiche regionali ed indirizzi di sistema per l'ulteriore contenimento dei tempi di attesa | DGR X 7766 17.01.2018 |
04.08.2015 | Al fine di dare uniformità al contesto della rilevazione dei Tempi di Attesa a livello nazionale e per facilitare l’introduzione della dematerializzazione delle prescrizioni di diagnostica ambulatoriale prevista dal progetto Ricetta Elettronica Dematerializzata, si procede a semplificare l’assegnazione delle classi di priorità riconducendole in aderenza a quanto già definito dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2010-2012 come di seguito specificato: U= urgente (nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore) B= entro 10 gg D= entro 30 gg (visite) entro 60 gg (prestazioni strumentali) P= programmabile Di conseguenza, vi è il superamento dell’indicazione del percorso diagnostico (ON, CV, MI, GE) per le prestazioni richieste in priorità B. | DGR X 3993 04.08.2015 |
16.05.2014 | Sviluppo di modelli per potenziare l’accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale in orari ed in giornate più favorevoli ai soggetti impegnati in attività lavorative | DGR X 1846 16.05.2014 |
11.07.2002 | Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento di indicazioni per l’attuazione del punto a) dell’accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 (repertorio atti n. 1386), sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. | Accordo Stato Regioni 11.07.2002 |
05.2001 | Relazione finale della Commissione per la formulazione di proposte operative e lo studio delle problematiche relative alla gestione dei tempi di attesa istituita con decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 2000 | Commissione TA Relazione Finale 00.05.2001 |
19.05.1999 | La Carta dei Servizi individua tra gli impegni da assumere con il cittadino la gestione e il controllo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. | DPCM 19.05.1999 |