Attività di Ricovero

di | 15 Dicembre, 2019
DataNoteDocumento
13.01.2021Chiusura della gestione 2020 dei flussi informativiCircolare G1.2021.0001350 del 13.01.2021
16.12.2019Regole 2020:
Le strutture sanitarie hanno la possibilità di utilizzare per i ricoveri a carico del SSN, quindi sia per pazienti lombardi che per pazienti fuori regione, esclusivamente i posti letto accreditati e a contratto.

Rimodulazione Tariffaria per Chirurgia Vertebrale (Artrodesi)

Rimodulazione tariffaria per terapia di ablazione con ultrasuoni ad elevata intensità sotto guida di risonanza magnetica (MRgFUS). Valorizzazione riconosciuta esclusivamente all'IRCCS Besta

Si stabilisce di introdurre, a decorre dai dimessi dal 1° gennaio 2020, una riduzione del 30% del valore di rimborso della casistica riconducile ai ricoveri per minori con diagnosi di asma e di gastroenterite (vedi specifici indicatori della griglia LEA). Ciò al fine di incentivare lo sviluppo di setting alternativi per la gestione di questo tipo di problematiche. Ci si riferisce in questo caso alla necessità di attivare in tutte le UO di pediatria delle attività di OBI che non saranno rendicontate con le SDO ma con il flusso di cui alla circolare 28/san/1997.
DGR XI 2672 16.12.2019
11.10.2019Percorso di autorizzazione delle equipe misteCircolare G1.2019.0034019 11.10.2019
29.12.2015Controllo di coerenza su flusso SDO e Posti Letto 2016

Le ATS dovranno effettuare un controllo di coerenza tra i posti letto dichiarati nei cosiddetti “Flussi informativi ministeriali” (modelli HSP, STS) e le attività di ricovero effettivamente erogate (SDO)
DGR X 4702 29.12.2015
23.12.2014Nuove Tariffe DRGDGR X 2989 23.12.2014

Nuove Tariffe DRG 2015
24.02.2012Le regole di sistema 2012 hanno previsto che i cittadini siano informati, a partire dal 1 marzo 2012, sui costi che il Servizio Sanitario Regionale sostiene per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale di cui hanno usufruito.

I costi del sistema sono i rimborsi corrisposti alle strutture e quindi sono questi i valori da comunicare ai cittadini, tramite il file in allegato alla Circolare
Circolare H1.2012.6242 24.02.2012
06.12.2011Tempi di attesa e ricoveri non finanziabili:
Per un efficace esecuzione dell’attività di monitoraggio è indispensabile disporre, anche nel flusso informativo delle dimissioni ospedaliere, delle informazioni relative a “classe di priorità del ricovero” e “data di prenotazione del ricovero programmato” al miglior livello di completezza e correttezza di compilazione.
La completa e corretta compilazione di tali informazioni costituisce inoltre un adempimento fondamentale per l’accesso alle risorse aggiuntive del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle Regioni e pertanto gli episodi di ricovero registrati in maniera non conforme saranno considerati non finanziabili per errori invalidanti.
DGR IX 2633 06.12.2011
24.05.2011Ricoveri e classi di priorità:

Per tutti i ricoveri programmati per i quali è inserita la data di prenotazione dovrà essere compilata la classe di priorità secondo lo schema dell’Accordo Stato Regioni dell’11 Luglio 2002

Il monitoraggio ex post del fenomeno dei tempi di attesa per le prestazioni erogate in regime di ricovero, utilizza il flusso SDO per la periodica rilevazione dei tempi di attesa. Inoltre, per garantire la qualità del dato relativo alla data di prenotazione del ricovero, è obbligatorio l’utilizzo delle agende di prenotazione dei ricoveri nel formato e con le modalità previste nel documento prodotto dal Mattone “Tempi di attesa”: “Linee guida per le agende di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili”, tenuto conto di quanto già disciplinato dall’art.3, comma 8, della Legge n. 724/1994, che prevede l’obbligo delle Aziende Sanitarie Locali, dei presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri.
DGR IX 1775 24.05.2011
13.10.2010Posti letto, coefficiente di trasformazione
Di mantenere il coefficiente di trasformazione di posti letto pari a 2/1 nel caso di istituzione di nuove U.O., nel rispetto della previsione del blocco per le alte specialità, e di prevedere un coefficiente di trasformazione di posti letto pari a 1/1 nel caso di rimodulazioni di offerta di posti letto in costanza di numero e di tipologia di U.O.
DGR IX.621 del 13.10.2010
15.12.2009Scheda di dimissione ospedaliera (SDO), integrazione informazioni dai dimessi dal 2010 e tempistiche di invio
A seguito delle attività tecniche svolte da un gruppo di lavoro nazionale con la partecipazione delle regioni, cui ha partecipato anche Regione Lombardia, è stata identificata la necessità di integrare la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) in vigore, con l’aggiunta di alcune informazioni, a partire dai dimessi dell’anno 2010. Tali informazioni riguardano il “Livello di istruzione” del soggetto ricoverato, la “Data di prenotazione del ricovero programmato”, la “Classe di priorità” del ricovero, un codice di “Causa esterna” per i ricoveri in seguito a traumatismi.

Alcune di queste informazioni sono già presenti nella SDO lombarda, mentre altre risultano nuove o modificate. Con successiva circolare della Direzione Generale Sanità verranno fornite le indicazioni specifiche relative alla modalità di compilazione di tali campi, alla nuova struttura del tracciato record, nonchè le indicazioni sugli eventuali controlli formali cui dovranno sottostare tali informazioni.

Si rende noto, inoltre, che le nuove indicazioni sulla tempistica di trasmissione dei dati SDO al Ministero della Salute da parte della Regione Lombardia prevedono il passaggio dalla attuale trasmissione semestrale alla trasmissione trimestrale nel 2010 e mensile nel 2011. Si invitano pertanto le strutture a rispettare la tempestività delle attuali scadenze di trasmissione verso Regione Lombardia (cadenza mensile) al fine di permettere alla Direzione Generale Sanità di rispettare le scadenze per la trasmissione al Ministero
DGR VIII 10804 15.12.2009
15.12.2009DRG, introduzione della versione 7 della ICD9CM e della versione 24 del sistema DRG
In data 18 dicembre 2008 è stato approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il Decreto relativo all’“Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere”. Con questo decreto si è stabilito di introdurre nel sistema sanitario nazionale la versione 2007 della International Classification of Diseases 9th revision – clinical modification (ICD9CM) e, conseguentemente, ai fini della classificazione e remunerazione dei ricoveri è stata adottata la versione 24 del sistema DRG.

Nel corso del 2009 sono state effettuate a cura della Direzione Generale Sanità delle attività di formazione finalizzate a presentare agli operatori delle strutture pubbliche e private accreditate le principali innovazioni e modifiche introdotte dalla nuova versione dei DRG e della Classificazione di diagnosi ed interventi ICD9-CM 2007.

In sintesi:

i DRG utilizzabili passano da 506 a 538;
24 DRG, di cui 22 sono stati sdoppiati in nuovi DRG, non sono più validi;
12 DRG sono modificati nella descrizione;
54 DRG, di cui 43 sono sdoppiamenti di DRG esistenti nella versione 19, sono introdotti ex – novo.
Per stabilire le tariffe relative alla versione 24 sono stati effettuati i seguenti passaggi:

1) l’intera casistica regionale dei ricoveri ordinari per acuti effettuati nel 2008 è stata processata sia con la versione 19 sia con la versione 24 del Grouper;

2) ciò ha permesso di ricondurre empiricamente la casistica classificata secondo la versione 19 alla nuova versione 24;

3) questa riconduzione ha poi permesso, per la gran parte dei nuovi DRG, di definire una pesatura rappresentata dalla media ponderata delle pesature dei corrispondenti DRG della precedente versione;

4) come si evince dall’allegato nella gran parte dei casi sono state mantenute, anche nei nuovi DRG, le articolazioni tariffarie vigenti per i corrispondenti DRG della versione 19;

5) per alcuni nuovi DRG potrebbe non essere necessario raccogliere separatamente le informazioni relative ad alcune endoprotesi (ad esempio i DRG che dettagliano la natura medicata e non medicata dello stent coronarico). Si ritiene comunque opportuno mantenerne la rilevazione per effettuare un puntuale monitoraggio sull’utilizzo e sui costi di queste endoprotesi e continuarne la remunerazione aggiuntivamente rispetto alla tariffa del DRG;

6) la riconduzione descritta al punto 3 ha consentito di ottenere un tariffario di partenza per la versione 24 caratterizzato da un impatto economico uguale a quello della precedente versione 19;
DGR VIII 10804 15.12.2009
15.12.2009DRG 2010, costruzione delle tariffe di ricovero
DGR VIII 10804 15.12.2009
15.12.2009Ricoveri ripetuti e abbattimenti tariffari, eccezioni dal 01.01.2010
La DGR VI/37597 del 24.7.1998 ha stabilito che le tariffe dei ricoveri ordinari successivi dello stesso paziente, in degenza ordinaria per acuti superiore a un giorno, effettuati entro 45 giorni dal primo ricovero, nello stesso ospedale, classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), fossero ridotte del 20%, in quanto i costi relativi per l’assistenza specialistica di un paziente già noto clinicamente sono inferiori in particolare per le procedure diagnostiche; tale riduzione aveva ed ha inoltre l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici volti a frazionare artificiosamente un episodio di ricovero in più episodi successivi e ravvicinati nel tempo. Nel merito si rileva che le condizioni motivanti la riduzione del 20% della tariffa non sempre trovano un’adeguata giustificazione clinico organizzativa per certe attività afferenti all’area oncologica, quali quelle di chemioterapia, radioterapia e trapianto di midollo osseo/reinfusione autologa di cellule staminali. Infatti per queste prestazioni sono i protocolli clinici che richiedono di effettuare degli accessi ravvicinati nel tempo in quanto alcune attività sono propedeutiche ad altri interventi. Ad esempio, l’intervento chirurgico precede successivi accessi per chemio o radioterapia.

Sulla base di queste premesse si stabilisce che a partire dalle dimissioni a decorrere dal 1° di gennaio del 2010 la regola tariffaria di cui al punto 4 del deliberato della DGR VI/37597 del 24.7.1998 non sia applicata ai DRG 409, 410 e 481. Per queste tre tipologie di attività, in considerazione della particolarità di trattamento della patologia oncologica, non si rilevano come determinanti né il rischio di frammentazione opportunistico degli episodi di ricovero né le condizioni di minore complessità di gestione legate alla mancata necessità di ripetere determinate procedure diagnostiche già effettuate nel corso di ricoveri precedenti.
DGR VIII 10804 15.12.2009
15.12.2009Flusso endoprotesi e introduzione della Classificazione Nazionale Dispositivi (CND) dal 01.01.2010DGR VIII 10804 15.12.2009
30.03.2009
Variazioni tariffarie per prestazioni di ricovero e di PS, per strutture provviste di DEA o EAS, dal 01.05.2009:

- Viene stabilito di rendere più congruente con l’attuale quadro delle regole di finanziamento la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in PS e di quelle di ricovero ordinario per acuti maggiore di un giorno erogate in strutture provviste di DEA o EAS come segue:

- anche al fine di perfezionare la appropriatezza dei P.D.T (percorsi diagnostico terapeutici) del Pronto Soccorso, a partire dalle prestazioni erogate dal 01.05.2009, l’incremento della tariffa previsto dalla citata DGR n. VI/25608 viene portato dal 50 % al 25%;


- per l’esercizio 2009 si prevede di affinare il metodo di attribuzione delle funzioni non tariffabili per le strutture provviste di PS, DEA od EAS mediante una analisi più puntuale dei modelli organizzativi operanti presso le strutture;


- per i casi per acuti con degenza maggiore di un giorno dimessi a far data dal 01.05.2009 da strutture provviste di Pronto Soccorso, DEA od EAS si prevede un incremento delle tariffe in vigore pari al 5% per i ricoveri con diagnosi principale come da allegato alla DGR VIII/1375 del 14.12.2005 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2006” e per i parti (DRG da 370 a 375).


- Per la restante casistica di ricoveri ordinari per acuti maggiori di 1 giorno trattati presso strutture con DEA o EAS, rappresentativi di una casistica complessa, aventi un valore superiore a Euro 2.160,00 per i ricoveri chirurgici e a Euro 1.751,00 per i ricoveri medici, l’incremento rispetto al tariffario in vigore è del 3% a far data dalle dimissioni effettuate dal 01.05.2009.
DGR VIII 9173 30.03.2009
06.08.1998Attuazione dell’articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11.7.1997 n.31.
Definizione di requisiti e indicatori per l’accreditamento delle
strutture sanitarie
DGR VI 38133 06.08.1998