Data | Note | Documento |
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2014.12.23 | 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza: Per le attività di ricovero l’obiettivo è quello di ridurre del 10 % rispetto al 2014 la valorizzazione riferibile ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza % (e comunque tale da portare a una percentuale inferiore del 22% il numero di ricoveri con tali DRG rispetto al ai DRG “appropriati”) di cui al Patto per la Salute 2010-2012 ed oggetto di verifica per valutare il raggiungimento da parte delle Regioni degli adempimenti LEA. Si stabilisce che il rapporto dei ricoveri ordinari afferenti a tali DRG rispetto ai ricoveri afferenti ai restanti DRG non può superare su base regionale complessiva il valore del 22% (inclusi i ricoveri per residenti fuori regione). Questa soglia è mutuata dall’indicatore sviluppato dal Ministero della Salute che fa coincidere questo valore con la soglia di accettabilità relativamente all’incidenza che questa casistica può avere sulla casistica ritenuta appropriata. Questo indicatore, infatti, è uno di quelli più importanti ed è utilizzato a livello nazionale per verificare il rispetto da parte delle Regioni degli adempimenti LEA. Al superamento di tale valore obiettivo sarà applicata una regressione tariffaria complessiva di sistema sul valore dei 108 DRG con l’obiettivo di rientrare nella soglia del 22%. Si procede alla riformulazione delle descrizioni delle procedure interessate congruentemente con il setting assistenziale di riferimento, eliminando al contempo il codice di prestazione 77.51 “asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metarso” in riferimento al DRG 225 “Interventi sul piede”. Ciò, come già detto con la DGR n. X/2313/2014, avendo verificato che né il cod. 77.51 né il DRG 225 sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B del Patto per la Salute 2010-2012. Si evidenzia altresì l’eliminazione dei codici di procedura riferiti alle prestazioni odontoiatriche (23.11 “estrazione di radice residua” e 23.19 “altra estrazione chirurgica di dente”) per le quali si dispone l’afferimento in BIC (Macroattività chirurgica a bassa intensità operativa ed assistenziale), a decorrere dal 1° gennaio 2015. | DGR X 2989 23.12.2014 Regole SSR 2015 |
2012.12.28 | Ulteriori indicazioni per l'esercizio 2013 correlate all'elenco dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza di cui al vigente patto per la salute Integrazione dell’elenco delle procedure da effettuarsi in BIC a partire dalle prenotazioni del 1° febbraio 2013 e dell’elenco delle procedure che, anche in regime di ricovero, possono essere effettuate da un unico operatore dal 1° gennaio 2013; | DGR IX 4605 28.12.2012 |
2013.12.20 | 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza: Si stabilisce che il rapporto dei ricoveri ordinari afferenti a tali DGR rispetto ai ricoveri afferenti ai restanti DGR non può superare su base regionale complessiva il valore del 29%. Questa soglia è mutuata dall’indicatore sviluppato dal Ministero della Salute che fa coincidere questo valore con la soglia di accettabilità relativamente all’incidenza che questa casistica può avere sulla casistica ritenuta appropriata. Questo indicatore, infatti, è uno di quelli più importanti ed è utilizzato a livello nazionale per verificare il rispetto da parte delle Regioni degli adempimenti LEA. Al superamento di tale valore obiettivo sarà applicata una regressione tariffaria sul valore dei 108 DRG con l’obiettivo di rientrare nella soglia del 29% Le procedure chirurgiche (MPR) di cui al Sub Allegato A “Tariffe 108 DRG a rischio di inappropriatezza”, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, influenzanti l’attribuzione di alcuni dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, a partire dalle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2014, congruentemente a quanto previsto dal vigente Patto per la Salute 2010 – 2012, saranno prioritariamente erogate in regime di day surgery anche nel caso in cui esse si riferiscano ad episodi assistenziali con pernottamento di una notte, in quanto la suddetta notte è considerata di semplice osservazione e non di assistenza. Continueranno ad essere considerati e rendicontati come attività di ricovero ordinario solo i casi con almeno due notti di degenza, pur prevedendo per gli stessi la medesima tariffa unica di cui al Sub Allegato A “Tariffe 108 DRG a rischio di inappropriatezza”. Si precisa inoltre che l’elenco delle procedure contenute nel Sub Allegato A “Tariffe 108 DRG a rischio di inappropriatezza”, a seguito di specifici approfondimenti sul tema dell’appropriatezza dell’utilizzo del regime di ricovero diurno in ambito odontoiatrico, contiene specifiche indicazioni nel merito delle prestazioni odontoiatriche; a questo proposito, si richiama altresì al rispetto dei criteri di inclusione nei LEA odontoiatrici così dome definiti dalla DGR n. VIII/3111 del 1° agosto 2006 | DGR X 1185 20.12.2013 Regole SSR 2014 |
2011.07.28 | 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza: Viene stabilito di recepire l’allegato B del Patto per la salute 2010 – 2012, individuando per i DRG di cui all’Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, una nuova modalità di remunerazione a decorrere dai dimessi a far data dal 1° gennaio 2011 In riferimento ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario di cui all’allegato B del Patto per la Salute 2010-2012, al fine di valutare un possibile ricorso inappropriato, con finalità prevalentemente diagnostiche, al regime ordinario di ricovero, è stata effettuata una valutazione della distribuzione della casistica in funzione della durata dello stesso. È risultato che nel 2010 il 46% della casistica di ricoveri ordinari per acuti riferita ai DRG di tipo medico di cui al sopra citato allegato B, era compresa entro i 3 giorni di degenza. Per ridurre il numero di ricoveri prevalentemente diagnostici e nello stesso tempo per non penalizzare i ricoveri necessari a causa di una reale instabilità clinica dei pazienti, si è stabilito di definire, per 66 DRG di tipo non chirurgico ricompresi nel citato allegato B del Patto per la Salute 2010-2012, una soglia di degenza, nella maggioranza dei casi coincidente con il 50° della durata dei ricoveri, al di sotto della quale il rimborso dei ricoveri stessi è effettuato con un valore pari alla durata di degenza moltiplicata per la tariffa di 0-1 die ed a partire dalla quale il rimborso dei ricoveri è equivalente al valore forfettario del DRG (tariffa piena). | DGR IX 2057 28.07.2011 Regole SSR 2011 - III Provvedimento |
2003.07.25 | Modifiche della classificazione, delle tariffe e della erogabilità a carico del servizio sanitario regionale di alcune prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, tra cui quelle indicate agli allegati 2B e 2C del d.p.c.m. 29 novembre 2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”, ed aggiornamento delle linee guida per la codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche – revisione 2003 Viene stabilito: di introdurre una modalità di tariffazione che permetta di ridurre entro limiti accettabili, in termini di appropriatezza, l’erogazione in regime ordinario dei 43 DRG di cui all’allegato 2C del citato DPCM 29 novembre 2001, evidenziati in allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto; DI UTILIZZARE come criterio di tariffazione dei suddetti 43 DRG quello indicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni tenutasi in data 19 Giugno 2003 in materia di tariffa unica nazionale per la mobilità interregionale delle attività di ricovero; DI APPLICARE il suddetto criterio individuando per la casistica chirurgica una tariffa indistinta ordinaria/dh con una riduzione della tariffa ordinaria variabile dal 15% al 23%, a seconda del rischio di complicanze dei diversi DRG valutato sulla casistica del 1° quadrimestre 2003, ed una riduzione della tariffa ordinaria variabile dal 30% al 40% della tariffa ordinaria dei DRG medici, a seconda del rischio di complicanze dei diversi DRG valutato sulla casistica del 1° quadrimestre 2003; (allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto) | DGR VII 13796 25.07.2003 |