Data | Note | Documenti |
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2014.12.23 | Si integra l’elenco positivo introdotto con la stessa DGR n. IX/4605/2012, relativo a procedure interventistiche che possono essere effettuate da un unico operatore medico chirurgo anche in regime di ricovero ordinario. Come già chiarito con i suddetti atti normativi, si ricorda che i citati elenchi, sintesi degli approfondimenti in materia condotti dal gruppo di lavoro identificato con DDG n. 4304 del 13.05.2011 “Costituzione del gruppo di lavoro regionale per l’accreditamento, l’appropriatezza e il controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriali” e successivi atti di rinnovo, è riferito a: procedure di regola eseguite in ambiti a minore intensità assistenziale (chirurgia ambulatoriale – BIC – o ricovero diurno), rintracciabili però anche nel corso di ricoveri tramutati in ordinario per sopraggiunte necessità cliniche di prolungamento della degenza; procedure di microchirurgia eseguite in regime di ricovero ordinario, in cui le dimensioni del campo operatorio non favoriscono la partecipazione di un secondo operatore. Si ribadisce altresì che la suddetta disposizione è applicabile solo a prestazioni non urgenti e prevedendo la presenza nella struttura di ricovero di un secondo chirurgo prontamente reperibile. Con il termine “prontamente reperibile” si intende che l’operatore sia presente nella struttura, allertato e dedicato a mansioni che possono essere interrotte in qualsiasi momento. Come precedentemente chiarito, il concetto di “pronta reperibilità” è applicabile anche all’operatore medico anestesista, in caso di effettuazione di anestesia locale (ma non loco-regionale). | DGR X 2989 23.12.2014 |
2012.12.28 | Ulteriori indicazioni per l'esercizio 2013 correlate all'elenco dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza di cui al vigente patto per la salute Integrazione dell’elenco delle procedure da effettuarsi in BIC a partire dalle prenotazioni del 1° febbraio 2013 e dell’elenco delle procedure che, anche in regime di ricovero, possono essere effettuate da un unico operatore dal 1° gennaio 2013; | DGR IX 4605 28.12.2012 |
2009.08.07 | Si considera applicabile a tutti i ricoveri chirurgici con durata di degenza uguale a 0/1 die il requisito richiesto per le attività di day surgery, relativamente al personale necessario per l’attivazione della sala operatoria, che è da intendersi assolto con la presenza, nell’arco delle ore di attività, di almeno un chirurgo, un anestesista ed un infermiere professionale | DGR VIII 10077 07.08.2009 |