PMA, Parti e IVG

di | 16 Dicembre, 2019

PMA = Procreazione Medicalmente Assistita

IVG = Interruzione Volontaria di Gravidanza

DataNoteDocumenti
02.10.2015Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15/03/2012 (Rep. Atti 59/CSR) sul documento concernente: “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane”;

Conferma della vigenza dei contenuti della d.g.r. n. VII/20790 del 16/02/2005 “Determinazioni per l’attuazione dell’art. 10 della legge 19 febbraio 2004 – n. 40, recante le norme per la procreazione medicalmente assistita” e del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 6295 del 06/06/2006 “Definizione delle procedure autorizzative per le attività di procreazione medicalmente assistita” che hanno individuato e dato attuazione ai requisiti minimi regionali in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA) definiti ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 40/2004;

Sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti per le attività di procreazione medicalmente assistita
DGR X 4103 02.10.2015
25.02.2015Abrogazione registri parti e abortiCircolare H1.2015.6154 25.02.2015
15.12.2009Considerato che in data 09 dicembre 2009 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n° 286, supplemento ordinario n° 229, è stata pubblicata la determinazione AIFA n° 1460 del 24 novembre 2009 avente per oggetto “Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mifegyne»” e, rilevato che la citata determinazione AIFA stabilisce che “il percorso abortivo deve avvenire sotto la sorveglianza di un medico del servizio ostetrico ginecologico cui è demandata la corretta informazione sull’utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative e sui possibili rischi connessi, nonché l’attento monitoraggio onde ridurre al minimo le reazioni avverse segnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali” si stabilisce che la somministrazione del medicinale «Mifegyne» e le successive fasi di monitoraggio avvengano in un’area intraospedaliera che dovrà rispettare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per la macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed assistenziale all’Allegato 10 e che, solo per questa attività, i posti tecnici di osservazione possano essere aggiuntivi rispetto a quelli oggi accreditati e che, solo per questa attività, si preveda di effettuare un episodio di ricovero pur essendo la somministrazione del farmaco e la successiva osservazione effettuate in un’area diversa da quella della degenza ordinaria e del day hospital.DGR VIII 10804 15.12.2009
Regole SSR 2010
06.06.2006Sono definiti i requisiti minimi autorizzativi per le attività di procreazione medicalmente assistita.DDG 6295 06.06.2006
16.02.2005Con la Legge 19 febbraio 2004 – N. 40 sono state definite le norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Le prestazioni per la procreazione medicalmente assistita comportano attività di diversa complessità tecnica, scientifica e organizzativa, per cui si possono prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi. Tutte le strutture sanitarie che intendono eseguire le tecniche di procreazione medicalmente assistita devono possedere i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi generali previsti dal DPR 14 gennaio 1997 e devono conformarsi a quanto stabilito, in applicazione dell’art. 7 della Legge 40/04, dalle Linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, emanate con il DM 21 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004 – N. 191. In base all’articolo 10 delle legge 40/04, le strutture pubbliche e private, iscritte al registro di cui all’articolo 11, che effettuano interventi di procreazione medicalmente assistita, devono attenersi alle disposizioni regionali ai fini dell’autorizzazione all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, per quanto concerne:

a) i requisiti tecnico scientifici e organizzativi delle strutture.
b) le caratteristiche del personale delle strutture.
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse.
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni di legge e sul permanere dei requisiti suddetti.

Le strutture pubbliche e private devono essere iscritte e partecipare al registro delle procedure di procreazione medicalmente assistita, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico della Regione Lombardia. Tutte le procedure dovranno essere comunicate attraverso una specifica scheda di rilevazione e secondo le modalità definite dagli organi regionali in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità. Le autorizzazioni agli interventi di procreazione medicalmente assistita hanno durata quinquennale. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in base all’articolo 12 – comma 10 della Legge 40/04 e secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge regionale 4 agosto 2003 – N. 11, riguardante le sanzioni e i casi di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca delle autorizzazioni per le strutture pubbliche e private soggette ad autorizzazione o accreditamento.

Nel documento sono presenti:
- Indicazioni procedurali
- Autorizzazione all’esecuzione di tecniche di I livello, requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi
- Autorizzazione all’esecuzione di tecniche di II livello
- Criopreservazione dei gameti ed embiorni
- Autorizzazione all’esecuzione di tecniche di III livello
- Esami preliminari per l’accesso alle procedure di PMA
- Comportamento da tenere in caso di presenza di patologia infettiva
DGR VII 20790 16.02.2005
19.12.2001Modalità di attuazione del Decreto 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"Circolare 15 19.12.2001
16.07.2001Regolamento recante " Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la rilevazione
dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di. nascita, alla
nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"
DM 349 16.07.2001